Statuto

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

Il giorno 24 luglio 2022, alle ore  10.30 presso la sede sociale in Gemona del Friuli,  Via XX Settembre, n. 10, si è riunita l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione “CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO GEMONESE A.P.S.”, convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Costituzione ufficio di Presidenza dell’Assemblea:

nomina del Presidente e del Segretario.

Modifica ed aggiornamento dello statuto del Circolo in merito alle disposizioni vigenti.
Varie ed eventuali.

All’unanimità sono nominati: Presidente dell’Assemblea il sig. Gabriele GASTALDO e Segretario il sig. Giulio TUTI.  Il Presidente, constatata la presenza di n. 13 soci portatori di               n. 26 deleghe per un totale di 39 Soci, rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l’Assemblea Straordinaria valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall’ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:

 

premesso

 

che è stato notificato al nostro Circolo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Servizio politiche per il Terzo Settore, che la nostra Associazione non si è correttamente adeguata alla normativa sul Terzo Settore;
che per poter essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, dobbiamo modificare 3 articoli del nostro Statuto, che non sono più in linea con le ultime direttive Ministeriali;
che il Consiglio Direttivo nella seduta del 9 luglio 2022 ha già deliberato in merito alla modifica dello statuto, apportando le modifiche.

Tutto ciò premesso dà lettura degli articoli modificati e dichiara aperta la discussione.

Dopo brevi interventi di alcuni soci e di alcuni componenti il Consiglio Direttivo, il nuovo statuto, così come letto viene portato all’approvazione dell’Assemblea.

Per alzata di mano ed all’unanimità l’Assemblea approva il nuovo statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Tolmezzo.

Non avendo null’altro da deliberare e non essendoci osservazioni o altri interventi,  l’Assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 11.30.

 

 

              Il Segretario                                                                Il Presidente

              Giulio TUTI                                                         Gabriele GASTALDO

 

 

STATUTO

TITOLO PRIMO

 

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l’Associazione di Promozione Sociale denominata CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO GEMONESE A.P.S. avente sede legale in Via XX Settembre,10 - Gemona del Friuli.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

 

Art. 2  -

L’Associazione, apolitica, apartitica, asindacale, libera ed indipendente,  opera nel settore culturale e si propone lo scopo di riunire tutti i filatelici, numismatici e i collezionisti in genere residenti in Gemona del Friuli, nel suo mandamento e anche fuori di esso ove vi siano soci corrispondenti di cui all’art. 5 u.c., e di promuovere lo sviluppo della filatelia, della numismatica e del collezionismo per mezzo di mostre, studi, scambi di ogni altra manifestazione, che abbia sempre il fine proposto.

          Si propone anche di sviluppare e mantenere stretti rapporti con gli altri sodalizi analoghi esistenti. Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- lettera “i”

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

          L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

           Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell’iscrizione nel Registro regionale delle APS.

 

-  Art. 3  -

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili così come elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo, dai contributi dei soci, dai beni acquistati con lo scopo di dotare il Circolo stesso delle attrezzature necessarie per l’espletamento della sua attività, nonché dagli introiti che, per qualsiasi altro titolo, possono pervenire alla cassa sociale. Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

            Essendo escluso ogni fine di lucro, non potranno mai essere distribuiti, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

            L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

Quote associative,
Rendite patrimoniali,
Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

•    Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. 

            L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

            L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

-  Art. 4  -

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale.

Possono essere associate anche persone giuridiche - altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro - ma il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

 

-  Art. 5  -

I Soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, sostenitori, benemeriti e corrispondenti.

Sono Soci fondatori tutti coloro che erano presenti all’assemblea costitutiva del Circolo Filatelico Numismatico Gemonese.

Sono Soci ordinari i soci che s’impegnano a versare la quota annua che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori tutti quei soci che si impegnano a versare la quota fissata per i Soci ordinari, almeno raddoppiata.

Sono Soci benemeriti le persone, gli Enti e le Associazioni che abbiano apportato al Circolo particolari benefici di carattere economico e morale. La nomina a Socio Benemerito sarà conferita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea,

Sono Soci corrispondenti coloro che risiedono fuori del mandamento.

 

-  Art. 6  -

E’ costituita una sezione giovanile cui sono ammessi i filatelici e numismatici sino al compimento del diciottesimo anni di età.

Essi versano una quota annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti a corrispondere la tassa di iscrizione.

 

-  Art. 7  -

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

perdita dei requisiti per l’ammissione;
dichiarazione di interdizione o inabilità;
mancato versamento della quota associativa;
comportamento lesivo ai danni dell’associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Il socio deve versare all’atto della iscrizione un contributo fisso una tantum stabilito  dal Consiglio Direttivo. Il socio mediante la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegna:

ad accettare e rispettare lo Statuto ed i regolamenti in vigore;
a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
a non operare in concorrenza con l'attività dell’Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

 

-  Art. 8  -

Il Socio ha diritto di frequentare la sede del Circolo nei giorni e nelle ore stabilite per le riunioni sociali. Egli può consultare il materiale (cataloghi, libri, riviste, giornali, ecc.)   esistente nella sede senza però poterlo asportare per alcun motivo.

Il Socio è tenuto a comunicare alla Segreteria del Circolo ogni cambiamento d’indirizzo.

 

-  Art. 9  -

L’adesione all’Associazione comporta il diritto:

di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico;
di voto per eleggere gli organi direttivi;
di essere eletto alle cariche direttive;
di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti;
a ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;
di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio si perde:

per dimissioni in conformità a quanto disposto nell’articolo seguente;
per morosità quando il socio lasci trascorrere un anno senza pagare la quota sociale;
per radiazione, su delibera del Consiglio Direttivo, in seguito a gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto ed alla correttezza e probità filatelica e numismatica.

 

-  Art. 10  -

In caso di recesso il Socio deve far pervenire al Presidente del Circolo le proprie dimissioni per mezzo di lettera raccomandata. Il Socio recedente resta in ogni caso obbligato al pagamento dell’intera quota sociale relativa all’anno in corso al momento del recesso. Qualora le dimissioni non vengano presentate almeno un mese prima dello scadere dell’anno, il socio resta obbligato anche per l’anno successivo.

 

 

TITOLO SECONDO

 

-  Art. 11  -

Sono organi del Circolo:

l’Assemblea Generale dei Soci

il Presidente
il Consiglio Direttivo
il Collegio dei Revisori dei conti
il Consiglio dei Probiviri
l’Organo di Controllo

 

CAPO PRIMO   -   ASSEMBLEA GENERALE

 

-  Art. 12  -

L’Assemblea Ordinaria dei soci e costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo.  L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

 

-  Art. 13  -

L’Assemblea è presieduta da uno dei soci presenti, scelto dagli intervenuti all’infuori dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario e, in caso di elezioni, da due Scrutatori scelti con lo stesso sistema.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata  lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto e i soci maggiorenni anche di nomina alle cariche sociali. Il diritto di voto da parte del minore è esercitato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale, se diverso dal genitore.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all’Assemblea:

nominare e revocare il Presidente, Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio dei Probiviri e l’Organo di Controllo;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
approvare la relazione morale del Presidente;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale;
deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto  costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

            Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368 del C.C. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Gli scrutatori verificano le votazioni e sottoscrivono il verbale assieme al Presidente ed al Segretario.

 

-  Art. 14  -

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall’art. 12.

            L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Lo scioglimento o la messa in liquidazione dell’Associazione richiede come quorum costitutivo e deliberativo, ai sensi dell’art. 21, terzo comma del codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

 

CAPO  SECONDO   -   CONSIGLIO DIRETTIVO

 

-  Art. 15  -

Gli affari d’indole generale ed amministrativa e le decisioni su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all’Assemblea sono demandati ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 6 a un massimo di 11 membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci del Circolo e scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.   I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vice Presidente. Il Consiglio provvede anche alla nomina di un segretario-tesoriere il quale può essere scelto anche tra i soci che non fanno parte del Consiglio stesso.

I commercianti filatelici non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente o di chi ne fa le veci presso la sede sociale, od in altro luogo da lui fissato, mediante un ordine del giorno prestabilito.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quante volte ne venga fatta richiesta da almeno tre membri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Se il numero dei membri del Consiglio scendesse per qualsiasi motivo al di sotto di tre, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero. In tale eventualità i membri rimasti in carica devono convocare d’urgenza l’Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è  investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

a)    promuovere l’attività dell’associazione;

b)    deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

c)    deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;

d)    approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)    proporre modifiche statutarie.

Al Consiglio è riservata la facoltà di emettere regolamenti sui vari servizi svolti dal Circolo e di nominare commissioni speciali per lo studio e l’attuazione delle deliberazioni.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

I Consiglieri, in accordo con il Presidente vigilano sui singoli servizi del circolo e presenziano a turno, nei giorni di riunione dei soci, agli scambi e alle altre attività sociali.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

 

-  Art. 16  -

Il Presidente del Circolo, eletto dall’Assemblea, è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo. Egli sorveglia l’andamento del sodalizio, ne ha la rappresentanza legale e ne coordina le funzioni e gli scopi.

In particolare spetta al Presidente:

determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
controllare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
preparare in accordo con gli altri membri del Consiglio i bilanci preventivi;
firmare, con il segretario, gli atti amministrativi;
convocare (art. 15) e presiedere il Consiglio e constatare la validità della convocazione e delle deliberazioni;
invitare alla riunione del Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, e sentito il Consiglio stesso, soci e anche estranei, esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.

Le attribuzione del Presidente sono devolute, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente e, in caso di assenza del Vice Presidente, ad un membro del Consiglio designato dai rimanenti Consiglieri.

 

CAPO  TERZO

 

-  Art. 17  -

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17. c. 1 del D.Lgs. 117/17 l’associazione dovrà tenere:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

 

-  Art. 18  -

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. sopra citato.

 

-  Art. 19  -

Il Segretario tiene la corrispondenza del Circolo, compila i verbali del Consiglio, provvede a diramare gli inviti alle riunioni, custodisce l’archivio ed attende assieme al Presidente (art. 23) alla sorveglianza sul buon andamento del Circolo, dandone periodicamente relazione al Consiglio.

Il Segretario partecipa alla riunione del Consiglio ma, se non è consigliere, non ha voto deliberativo.

Il Segretario nella veste di Tesoriere, cura la riscossione dei contributi e delle quote dei soci nonché delle altre somme che per qualsiasi titolo pervengano al Circolo; provvede alla loro custodia depositandoli presso un Istituto di Credito locale ed  effettua i pagamenti che, di volta in volta, sono stabiliti dal Presidente.

 

-  Art. 20  -

Il Consiglio dei Probiviri decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consiglio Direttivo.

Esso è composto da tre membri, sono eletti dall’Assemblea, durano in carica due anni, e possono essere rieletti. Il Consiglio dei Probiviri elegge tra i suoi componenti il Presidente.

 

-  Art. 21  -

L’esercizio sociale ha inizio il I° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

CAPO        QUARTO

 

-  Art. 22  -

Il Circolo può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

I volontari, per loro libera scelta, svolgono attività in favore del Circolo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal regolamento interno. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

            I volontari che svolgono attività a favore del Circolo verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

TITOLO TERZO

 

-  Art. 23  -

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All’entrata in vigore del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

 

-  Art. 24  -

            Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (CTS) introdotto dal D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

 

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